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Rimborsabilità spese legali agli amministratori

22/04/2022
La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 62/2022, fornisce riscontro ad una richiesta di parere in materia di rimborsabilità agli amministratori delle spese legali, articolata in due quesiti: a) se è condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, l’assenza, nei bilanci precedenti dell’Ente, di una analoga spesa con riferimento all’inciso “Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, di cui all’art. 86, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000; b) se è condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, la mancata adozione da parte dell’Ente di un regolamento per “garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa”, ex art. 12, della L. n. 241/1990.

Nel merito, la Sezione rileva come sulla base della lettura sistematica dell’art.86, comma 5 e dell’art.183 del TUEL, possa affermarsi che la dizione normativa “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica “non precluda la spesa “nuova” in quanto non precedentemente sostenuta o “maggiore” rispetto alla precedente previsione (ove prevista). Ciò che rileva è che la decisione di spesa che comporterà “oneri” nuovi e maggiori, allo scopo di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente, trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie stanziate in bilancio, al momento in cui l’obbligazione, in seguito alla richiesta di rimborso, si è perfezionata. Ciò, chiaramente, non esclude che l’Ente, a titolo prudenziale, ove abbia, verosimilmente, contezza del contezioso che coinvolge i propri amministratori, possa costituire un congruo accantonamento a fondo rischi, al fine di poter affrontare la futura spesa, garantendo, al contempo, il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di parte corrente.

La mancanza di un apposito regolamento non esclude il rimborso delle spese legali degli amministratori, pur nel rispetto, nell’esercizio della propria potestà discrezionale (tecnica), dei principi generali di rango costituzionale che devono guidare “l’agere amministrativo”, quali quelli di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”.

 

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