Quesito:
L’articolo 17, comma 132 della legge 127 del 1997 prevede che con provvedimento del Sindaco sia possibile conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Si pone il problema se tali funzioni siano conferibili anche a soggetti che una società concessionaria della gestione dei parcheggi impieghi attraverso un contratto di somministrazione di lavoro.
La questione rileva sotto il profilo lessicale poiché la legge 127 parla espressamente di “dipendenti” delle società concessionarie. I soggetti impiegati mediante contratto di somministrazione non rivestono tale status, pur essendo posti funzionalmente a servizio del soggetto che li utilizza (che nel caso che qui interessa è una società concessionaria del servizio di gestione di parcheggi pubblici).
Sotto un profilo più marcatamente sostanziale, la questione acquista rilevanza per il fatto che – come evidenziato nella circolare 12/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica – “perché sia possibile affidare alcune funzioni tipiche dei pubblici ufficiali a soggetti estranei all’amministrazione, occorre che vi sia un’apposita previsione normativa che lo consenta espressamente”. Secondo le argomentazioni del Dipartimento, questo caso ricorre nell’ipotesi (espressamente prevista dal citato articolo 17, comma 132, della legge 127) dell’attribuzione di funzioni ai dipendenti delle prefate società concessionarie, ma non ricorrerebbe nel caso dell’articolo 86, comma 9, del d.lgs. 276 del 2003 (che disciplina il lavoro somministrato) il quale “si limita ad affermare che i contratti di somministrazione possono essere stipulati dalle pubbliche amministrazioni, senza dettare in tal senso alcuna specifica disciplina”.
Si aggiunga, incidentalmente, che secondo Aran (nota 295 alla raccolta sistematica dei contratti collettivi, edizione gennaio 2017), la disciplina contrattuale del contratto di fornitura di lavoro temporaneo (recata dal ccnl 14.9.2000) è stata superata dapprima dal d.lgs. 276 del 2003 e oggi dal d.lgs. 81 del 2015. Alla stregua delle argomentazioni del parere ministeriale citato sarebbe in tale ultima norma, pertanto, che dovrebbe trovarsi la specifica disciplina chiamata a regolare l’eventuale attribuzioni di funzioni pubbliche al personale somministrato.
Sembrerebbero deporre nello stesso senso altresì le argomentazioni utilizzate dal Ministero dell’Interno con la Circolare n. 30 prot M 2412/13 del 7 agosto 2007 e il parere reso dallo stesso Dicastero in data 18 luglio 2013 nei quali, negando l’ipotesi di conferibilità di dette funzioni ai Lavoratori Socialmente Utili, si afferma il principio che “circostanza indispensabile per l’attribuzione delle funzioni di che trattasi è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato”.
Alla luce di quanto sopra si chiede un parere in merito alla questione se il Sindaco possa attribuire le funzioni di ausiliario della sosta di cui all’articolo 17, comma 132, della legge 127 del 1997 a soggetti che operano presso una società concessionaria del servizio di gestione di parcheggi pubblici in forza di un contratto di somministrazione di lavoro stipulato ai sensi degli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 81 del 2015.
Seguici su