Quesito:
Si è in presenza di una procedura di un fallimento che deve liquidare i tributi ICI – IMU lungo gli anni 2001-2016, a seguito di trasferimento dell’immobile. L’identificazione catastale di questo immobile, come documentato da visura catastale storica è appartenente alla categoria D.
Durante l’anno 1998 fu richiesta una concessione edilizia per ristrutturazione ai fini della formazione di alcune unità abitative. I lavori si interruppero per messa in liquidazione della Società e quindi non furono mai completamente terminati, né le unità immobiliari accatastate. Durante la gestione dell’attività liquidatoria, il Tribunale ebbe l’esigenza durante l’anno 2010 di incaricare un consulente che attribuisse un valore commerciale a detto immobile. Nella redazione della perizia il professionista indicò i valori catastali presunti solo di alcune unità immobiliari di categoria A e C ma negli archivi del catasto non ne risulta traccia. Dovendo calcolare retrospettivamente i tributi dovuti in ordine a ICI e IMU viene chiesto da parte della curatela di tener fede alla classificazione fatta dal perito e depositata agli atti del Tribunale, nonché di provvedere alla loro riduzione del 50% per inagibilità. Ma in questo caso sarebbe necessario che un tecnico provveda a calcolare le rendite presunte di tutte le unità immobiliari e non solo di alcune.
Inoltre si precisa di non avere agli atti alcuna dichiarazione resa ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che dichiari lo stato di inagibilità, né tanto meno una perizia del tecnico comunale, come previsto dall’art.13, comma 3 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in legge n. 214 del 22/12/2011. Sarebbe quindi possibile farsi depositare una dichiarazione retroattiva eventualmente avvalorata da un tecnico comunale?
Da ultimo in data 05/12/2016, il liquidatore ha venduto l’immobile classificato categoria D, avvalorando l’ipotesi che non sia mai intervenuta alcuna variazione al catasto. Le questioni che preme dirimere sono pertanto due:
La prima riguarda le categorie catastali, perché se fosse D una parte di IMU è di competenza dello Stato, mentre nel caso potessimo utilizzare nove rendite presunte per categorie A e C l’intero introito spetterebbe al Comune.
La Seconda riguarda l’inabilità/inagibilità per la quale domandiamo se una dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 possa permettere di attribuire validamente tale stato di fatto per gli anni 2001-2016.
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