Premessa
Ai sensi dell’art. 151, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, entro il 31 ottobre (termine modificato a regime dall’ art. 1, comma 647, lett. a), L. 30 dicembre 2025, n. 199) l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Il bilancio consolidato, come noto, è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.
Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del “gruppo amministrazione pubblica” dell’ente locale e devono, seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare quanto previsto dal principio contabile e collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.
Descrizione attività
L’attività di supporto, in particolare, verterà sulla verifica e valutazione delle seguenti tematiche:
Modalità di svolgimento delle attività
Il servizio sarà svolto in raccordo con il Responsabile competente, sulla base dei dati resi disponibili dall’Ente e dai soggetti inclusi nel perimetro.
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