Inquadramento normativo
L’Autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con Deliberazione n. 397/2025 il metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.
Il provvedimento conferma la durata quadriennale del Pef e l’impostazione generale che hanno contraddistinto il MTR-2, con la determinazione delle entrate tariffarie sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie.
L’MTR-3 conferma quindi:
Gli elementi di novità nel MTR-3 possono invece essere sintetizzati come segue:
a) consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall’esperimento delle procedure ad evidenza pubblica b) corrisponda agli elementi oggetto dell’offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure”.
a) trasmissione all’Ente Territorialmente Competente (ETC) del “PEF grezzo” da parte del gestore entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione della TARI b) invio ad ARERA del “PEF validato” da parte dell’Ente Territorialmente Competente entro 60 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine per l’approvazione della TARI c) approvazione del PEF da parte di ARERA entro 180 giorni dalla trasmissione del PEF ovvero entro 90 giorni dalla trasmissione in caso di percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, di conformità agli obblighi del TQRIF e valorizzazione del parametro di Ka entro gli schemi I e II del MTR-3.
Nell’ambito del procedimento di approvazione, ARERA ha continuato a prevedere la validazione del PEF da parte dell’Ente Territorialmente Competente.
Fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, gli ETC validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore.
La validazione concerne la verifica:
a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti c) del rispetto dell’equlibrio economico finanziario del gestore.
L’Ente territorialmente competente (ETC) è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente (COMUNI).
L’ETC è il soggetto preposto alla validazione del PEF e deve presentare adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale. Nel contesto italiano, numerosi Comuni rivestono contemporaneamente sia il ruolo di ETC che di GESTORE con un’evidente criticità rispetto al requisito di terziarietà richiesto per la validazione.
In tale contesto si inserisce la proposta operativa di PERK SOLUTION per il supporto agli Enti nell’attività di validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029 per i conseguenti adempimenti da parte dell’Ente Territorialmente Competente.
Ambito di intervento - Attività di validazione del PEF 2026-2029
L’attività di validazione viene svolta in linea con quanto previsto da ARERA e concerne la verifica:
a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti c) del rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.
Ai fini della validazione del PEF le attività svolte si riconducono a:
Modalità di svolgimento del servizio
Le attività saranno svolte da remoto. Lo svolgimento del servizio richiede la messa a disposizione del materiale e della documentazione necessaria alla società per l’espletamento del proprio incarico.
Corrispettivo economico
Contattaci per un preventivo, scrivendo a upel@upel.va.it, indicando il numero di abitanti del comune.