Servizi di Supporto › Supporto specialistico di assistenza tecnico economica per la validazione del PEF 2026-2029 del servizio rifiuti, ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/r/rif (MTR-3)

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Supporto specialistico di assistenza tecnico economica per la validazione del PEF 2026-2029 del servizio rifiuti, ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/r/rif (MTR-3)

Inquadramento normativo

L’Autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con Deliberazione n. 397/2025 il  metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

Il provvedimento conferma la durata quadriennale del Pef e l’impostazione generale che hanno contraddistinto il MTR-2, con la determinazione delle entrate tariffarie sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie.

L’MTR-3 conferma quindi:

  • un periodo regolatorio di durata quadriennale 2026-2029
  • la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2026- 2029
  • l’aggiornamento biennale, per gli anni 2028-2029, dei piani economico finanziari, secondo le  modalità e i criteri che verranno in seguito individuati dall’Autorità
  • una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF, tenendo comunque conto delle esclusioni espressamente individuate da ARERA con il terzo periodo regolatorio.

Gli elementi di novità nel MTR-3 possono invece essere sintetizzati come segue:

  • superamento della precedente differenziazione dei fattori di sharing, con l’introduzione di uno sharing unico  valorizzabile nella misura massima dello 0,9
  • efficacia dell’avvio al riciclaggio degli imballaggi e della frazione organica attraverso il macro-indicatore R1 e il nuovo macro-indicatore R2
  • introduzione di una misura di riclassificazione dei costi della raccolta differenziata valorizzata in funzione dell’indicatore H
  • nuova disciplina dei costi operativi incentivanti, distinti tra oneri di “natura sistematica” e oneri di “natura non sistematica”
  • introduzione della componente ANT, legata all’anticipazione di costi connessi a specifiche finalità
  • introduzione, nell’ambito del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di un nuovo coefficiente di potenziamento del servizio, in luogo dei precedenti coefficienti
  • in caso di TARI tributo, modifica dei criteri di riconoscimento dell’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (dall’80% al 60%)
  • revisione del coefficiente di recupero dell’inflazione (CRI)
  • nuovo criterio di determinazione del coefficiente di recupero della produttività, in caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF
  • applicazione di valori inferiori rispetto alle entrate tariffarie massime risultanti da PEF in con l’accordo con il gestore, con l’importante precisazione riportata all’articolo 4, comma 4.5, della deliberazione n. 397/2025, in base al quale “Si assume vi sia accordo del gestore ove l’applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall’applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:

a) consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall’esperimento delle procedure ad evidenza pubblica
b) corrisponda agli elementi oggetto dell’offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure”.

  • ricorso limitato alla revisione infra periodo
  • individuazione della tempistica di approvazione del PEF come di seguito indicato:

a) trasmissione all’Ente Territorialmente Competente (ETC) del “PEF grezzo” da parte del gestore entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione della TARI
b) invio ad ARERA del “PEF validato” da parte dell’Ente Territorialmente Competente entro 60 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine per l’approvazione della TARI
c) approvazione del PEF da parte di ARERA entro 180 giorni dalla trasmissione del PEF ovvero entro 90 giorni dalla trasmissione in caso di percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, di conformità agli obblighi del TQRIF e valorizzazione del parametro di Ka entro gli schemi I e II del MTR-3.

Nell’ambito del procedimento di approvazione, ARERA ha continuato a prevedere la validazione del PEF da parte dell’Ente Territorialmente Competente.

Fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, gli ETC validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore.  

La validazione concerne la verifica:

a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori
b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti
c) del rispetto dell’equlibrio economico finanziario del gestore.

L’Ente territorialmente competente (ETC) è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente (COMUNI).  

L’ETC è il soggetto preposto alla validazione del PEF e deve presentare adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale. Nel contesto italiano, numerosi Comuni rivestono contemporaneamente sia il ruolo di ETC che di GESTORE con un’evidente criticità rispetto al requisito di terziarietà richiesto per la validazione.

In tale contesto si inserisce la proposta operativa di PERK SOLUTION per il supporto agli Enti nell’attività di validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029 per i conseguenti adempimenti da parte dell’Ente Territorialmente Competente.

Ambito di intervento - Attività di validazione del PEF 2026-2029

L’attività di validazione viene svolta in linea con quanto previsto da ARERA e concerne la verifica:

a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori
b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti
c) del rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.

Ai fini della validazione del PEF le attività svolte si riconducono a:

  • verifica della completezza e adeguatezza dei dati e delle informazioni
  • verifica dei contenuti minimi del PEF
  • valutazione adeguatezza dei contenuti essenziali richiesti da ARERA nella relazione di accompagnamento al PEF
  • verifica predisposizione dichiarazione di veridicità dei dati da parte dei gestori
  • verifica coerenza e congruità dei dati trasmessi con le fonti contabili obbligatorie (bilancio, libro cespiti, Pef esercizi precedenti, etc.) e con gli altri documenti disponibili (contratto d’appalto) anche mediante tecniche di campionamento
  • verifica dei dati relativi ai costi di capitale, valore immobilizzazioni, costi d’uso, ammortamento e remunerazione
  • verifica rispetto generale della metodologia di calcolo e dei parametri e fattori previsti dal metodo
  • predisposizione della relazione di validazione del PEF 2026-2029 per le conseguenti determinazioni da parte dell’ETC.

Modalità di svolgimento del servizio

Le attività saranno svolte da remoto. Lo svolgimento del servizio richiede la messa a disposizione del materiale e della documentazione necessaria alla società per l’espletamento del proprio incarico. 

Corrispettivo economico

Contattaci per un preventivo, scrivendo a upel@upel.va.it, indicando il numero di abitanti del comune.